di Vienna (sulla vendita internazionale)
Convenzione del 1980, a cui ha aderito anche l'Italia, che si sta via via affermando in tutto il mondo. La Convenzione regola le vendite tra soggetti di Paesi diversi. Non disciplina però tutti gli aspetti del contratto di vendita, ma solo quelli relativi alla sua formazione e ai diritti e agli obblighi delle parti.
Le parti, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno ad uno stato aderente alla Convenzione, possono scegliere di applicare o non applicare la Convenzione al contratto di vendita. Se le parti nulla stabiliscono sulla legge applicabile:
- nel caso in cui entrambe risiedano in Stati aderenti, l'applicazione della Convenzione è automatica;
- nel caso in cui una delle parti risieda in uno Stato non aderente, la Convenzione si applicherà solo se le norme di diritto internazionale privato portano ad applicare la legge dello Stato aderente.
di Roma (Legge applicabile)
Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in vigore nella maggior parte dei Paesi comunitari (Italia compresa).
La Convenzione prevede l'applicazione della legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto, che si presume sussistere col Paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica (residenza abituale o amministrazione centrale).
di Bruxelles (Foro competente)
La Convenzione facilita al massimo il riconoscimento delle decisioni giurisdizionali in materia civile e commerciale nell'ambito dei Paesi membri dell'UE; allo stesso tempo, impone, come regola generale, che si porti l'azione davanti ai giudici del Paese del convenuto. Solo in alcuni casi l'attore potrà portare il convenuto davanti ai propri giudici (ad es. quando chieda l'adempimento di una obbligazione da eseguirsi presso di sé).
La Convenzione prevede però la possibilità di scelta del foro competente ad opera delle parti, attraverso la clausola di deroga del foro. Con tale clausola si attribuisce competenza ad un giudice che potrebbe non averla, escludendo automaticamente la competenza di ogni altro giudice.
L'eventuale deroga del foro risulta efficace anche in quei Paesi aderenti alla Convenzione in cui è vietata dalla legge interna.
La Convenzione di Lugano introduce un regime sostanzialmente analogo per Islanda, Norvegia e Svizzera.
L'UE ha adottato un regolamento (n. 44/2001), che non si applica alla Danimarca, che sostituisce, con poche novità, la Convenzione di Bruxelles.
di Ginevra (Trasporto multimodale internazionale)
La Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale internazionale, siglata a Ginevra il 24 maggio 1980, non è mai entrata in vigore per la mancata ratifica del numero minimo di Stati.
In assenza di una convenzione specifica che regoli in modo uniforme il trasporto multimodale, rimangono sempre valide le UNCTAD/ICC "Rules for multimodal transport documents" della Camera di Commercio Internazionale, in vigore dall'1/1/1992.
di New York (Arbitrato internazionale)
Convenzione del 1958 alla quale aderiscono tutti i Paesi industrializzati ed un numero notevole di Paesi in via di sviluppo. Gli Stati aderenti assumono i seguenti obblighi:
- rispettare eventuali clausole arbitrali (compromissorie) previste nel contratto (con conseguente obbligo per i giudici nazionali di dichiararsi incompetenti nel caso in cui una parte presenti loro la controversia, violando la clausola arbitrale);
- riconoscere e dare esecuzione alle decisioni arbitrali.
Occorre però tenere presente che in alcuni Stati aderenti alla Convenzione non tutte le controversie sono sottoponibili ad arbitrato, e quindi la scelta arbitrale non è sempre efficace.