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Credito documentario

Il compratore (ordinante) incarica la propria banca di mettere a disposizione del venditore (beneficiario), per un certo periodo di tempo, una data somma incassabile solo contro consegna, entro i termini stabiliti, dei documenti indicati nell'ordine di apertura del credito (attestanti, fra l'altro, l'avvenuta spedizione della merce). 
Il compratore può stabilire che la banca 
- paghi al venditore una determinata somma, a vista o a scadenza (pagamento a vista o differito) 
- accetti e paghi alla scadenza le tratte emesse dal venditore (accettazione) 
- paghi ai traenti e/o ai portatori di buona fede le tratte emesse dal venditore e/o i documenti presentati a fronte del credito (negoziazione). 
La banca incaricata (banca emittente) può autorizzare un'altra banca (banca designata) ad eseguire la prestazione pecuniaria indicata dal compratore. 
La banca, che opera unicamente sulla base dei documenti, verifica la regolarità formale dei documenti presentati dal venditore e garantisce il rispetto dei termini e delle condizioni del credito (importo e modalità di pagamento, termini di presentazione, caratteristiche essenziali dei documenti, modalità di 
trasporto e di assicurazione, ecc.).