Ordine emesso dal giudice nei confronti del debitore di pagare la somma dovuta (o di consegnare determinate cose) al creditore - ricorrente.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento d'elezione per rapporti semplici quali la fornitura, perché oggetto dell'intimazione può essere soltanto il pagamento di un prezzo o la consegna di cose.
Nell'ottobre 2002 è stato abrogato il divieto di notificare il decreto ingiuntivo al di fuori del territorio nazionale. Il giudice italiano, però, ha il potere di emettere il decreto solo nel caso in cui le parti abbiano scelto la giurisdizione italiana attraverso una clausola sul foro competente inserita nel contratto scritto.
Non esiste alcuna garanzia che tale provvedimento trovi applicazione nei Paesi che non hanno concluso accordi con l'Italia in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie.