Superficie realmente adibita alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, così come definita all'art. 4 del D.lgs. 114/98. La superficie di vendita di un centro commerciale, classico o sequenziale, è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio che lo compongono.