Novità in tema di informazioni sugli alimenti per i consumatori: cosa cambia con il regolamento 1169/2011, che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014? Dagli allergeni ai nanoingredienti, dalle informazioni non fuorvianti alle indicazioni del contenuto nutritivo, ecco cosa cambierà nell'etichettatura
Il 13 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento 1169/2011 che si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014 e che stabilisce requisiti supplementari in tema di etichettatura con lo scopo di aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli, con un occhio di riguardo anche per la salute. Quali sono le principali modifiche che verranno introdotte da questa nuova norma? Vediamole nel dettaglio.
Allergeni
Rispetto alle regole attuali, il nuovo regolamento impone che tutte le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze figurino nell'elenco degli ingredienti anche nel caso di prodotti alimentari che non siano preimballati (attualmente tale obbligo è in vigore solamente per gli alimenti preimballati). Inoltre, la denominazione di tali sostanze o prodotti deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati (per esempio per dimensione, stile o colore di sfondo). è importante segnalare come ai sensi di questa norma il requisito di informazione si applicherà anche ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione, novità non di poco conto se si considera che i dati attuali mostrano che il 70% circa degli shock anafilattici si verifica in occasione del consumo di pasti fuori casa.
Nanoingredienti
La presenza di nanoingredienti in un prodotto alimentare deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, non ne viene richiesta l'indicazione quantitativa se rimane entro i limiti imposti dal regolamento.
Pratiche leali di informazione
Si stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono in alcun modo indurre in errore, in particolare:
- per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento (natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese d'origine o luogo di provenienza, metodo di fabbricazione o di produzione);
- attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che in realtà non possiede;
- suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le medesime caratteristiche;
- suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o ingrediente, mentre di fatto, tale alimento o ingrediente è stato sostituito con un diverso componente.
Le informazioni sugli alimenti devono poi essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore e, cosa ancora più importante, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non possono attribuire a tali prodotti proprietà di prevenzione, trattamento o cura di una malattia umana.
Contenuto nutritivo
L'accresciuto interesse dei consumatori per gli aspetti nutrizionali ha indotto il legislatore ad estendere l'obbligatorietà delle informazioni in tal senso. è quindi fatto obbligo di inserimento della dichiarazione nutrizionale recante le seguenti indicazioni:
- il valore energetico;
- la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (ove opportuno, può figurare una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente).
Non è prevista quindi alcuna indicazione - neppure su base volontaria - del colesterolo. I valori in questione dovranno essere espressi in 100g/100ml e potranno inoltre essere espressi come percentuale dell'assunzione di riferimento (quantità giornaliera indicativa o Gda). Sono escluse dall'obbligo di dichiarazione de contenuto nutritivo:
- i prodotti alimentari non trasformati (quali carne fresca, mele, ecc.);
- i prodotti che non hanno un valore energetico elevato (come le spezie, il caffè, il tè, ecc.);
- le bevande alcoliche (questa eccezione sarà però riesaminata tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento in questione);
Il nuovo regolamento suggerisce inoltre che, per interessare il consumatore medio e considerando anche l'attuale livello di conoscenze nutrizionali, le informazioni fornite a questo proposito dovrebbero essere quanto più semplici e comprensibili possibile. Inoltre, la collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale e in parte in un altro lato dell'imballaggio, può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare sempre nel medesimo campo visivo.
Leggibilità
Data la frequente problematica della scarsa leggibilità delle informazioni fornite sulle etichette dei prodotti alimentari, le nuove norme hanno affrontato questo problema stabilendo che le informazioni alimentari devono essere presentate in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, non nascoste da slogan e altre informazioni pubblicitarie e in chiaro contrasto rispetto allo sfondo.
Paese d'origine
E', forse, la novità che ha destato maggiore attenzione nei mass media e negli operatori del comparto, data anche l'importanza dell'argomento. Il testo si presenta in questo caso come un 'compromesso” fra le istanze di chi vorrebbe l'introduzione obbligatoria dell'indicazione di origine o provenienza per il maggior numero di prodotti possibile e quanti, al contrario, ne temono gli effetti paralizzanti per gli acquisti di materie prime sul mercato internazionale e la distorsione delle dinamiche di consumo sulla base di pure suggestioni.
Viene così confermato il principio generale secondo il quale l'indicazione dell'origine o provenienza dell'alimento è obbligatoria solo quando la sua omissione potrebbe trarre in inganno il consumatore, ma il nuovo regolamento estende l'obbligo di indicazione del paese d'origine anche alla carne di maiale, montone, capra e pollame (ricordiamo che attualmente tale obbligo si applica solo per il manzo, il vitello e pochi altri prodotti quali il miele, la frutta o l'olio d'oliva).
E' ovviamente presto per definire le criticità che la norma potrebbe determinare nell'attività degli operatori del comparto alimentare e della ristorazione. Sin d'ora tuttavia si può rilevare una questione che rischia di compromettere la coerenza della disciplina con il restante quadro normativo. Oltre alle indicazioni obbligatorie, infatti, gli Stati membri dell'Unione Europea possono adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie per categorie specifiche di alimenti, per almeno uno dei seguenti motivi:
- protezione della salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- prevenzione delle frodi;
- protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.
Questa conquistata facoltà rischia di compromettere gli sforzi di armonizzazione compiuti fino ad ora, frammentando il quadro complessivo e creando agli operatori consistenti problemi nell'individuazione delle regole vigenti nei diversi mercati dei Paesi Ue.