Il 14 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di probìvenienza delle carni fresche, refrigerata o congelate di animali di specie suine, ovine, caprine e di volatili.
Oggetto e campo di applicazione
Tale regolamento prevede che dal primo di aprile 2015 sarà obbligatorio per gli operatorid el settore alimentare indicare in etichetta - par le carni destinate ad essere commercializzate - il luogo dell'allevamento e della macellazione. Non è stato indicato coem dato obbligatorio (contrariamento a quanto a suo tempo imposto per il bovino) il paese di nascita, la cui indicazione è comunque facoltativa permessa e lasciata all'operatore. La presa in considerazione del paese di nascita diventa invece obbligatorio qualora si voglia ndicare in etichetta l'origine. Questo è possibile (facoltativo) se le carni suine, ovicoleovine, e caprine provengono da animali nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro
In tutti gli altri casi, come si è detto, dovrà essere obbligatoriamente indicato l'allevamento e il luogo di macellazione sull'etichetta. A riguardo sono state stabilite tutta una serie di norme per ogni tipo di produzione, "in modo da garantire che il luogo dell'allevamento corrisponda con il luogo in cui l'animale ha trascorso una parte sostanziale della sua vita".
Aspetti principali del regolamento
Tracciabilità - L'art. 3 dispone che gli operatorid el settore alimentare in fase di distribuzione delle carni della specie suina, ovina, capriina e di volatili debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire il collegamento tra le carni gli animali di cui sono state ottenute, facendo presente che la responsabilità in fase di macellazione è del macello. Inoltre dispone che insieme alle carni vanno trasmesse le informazioni relative agli operatori delle successive fasi di produzione e di distribuzione.
Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell'applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell'ambito della fase di produzione e di sitribuzione in cui opera.
L'operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta le carni, garantisce la corralzione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e le relative partite di carni di cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni.
Echitettatura - L'art. 5 dispone che le etichettature delle carni sopra citate destinate al consumatore finale o ad una collettività, dovranno contenere le seguenti indicazioni:
- il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento;
- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;
- il codice della partita che identifica le cerni fornite al consumatore o alla collettività.
Carmi provenienti da paese terzi
L'etichettature delle carni importate nel mercato UE e per le quali le informazioni riguardanti il nome dell Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento, non sono disponibili, dovrà contenere l'indicazione "allevamento non UE" e macellazione del paese terzo in cui è stato macellato.
Carni macinate e rifilatura
Per quanto riguarda le carnimì macinate e le rifilature la questione si complica perchè si possono utilizzare diverse indicazioni quali, l'origine, allevamento e macellato in (UE, non in UE) allevato non in UE e macellato in UE.